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quadrante giuridico
Nuovi modelli di genitorialità
e diritto al congedo parentale
di Lorenzo CAPALDO La Corte Costituzionale ha osservato che il riconoscimento
Avvocato dello Stato, esperto in normativa e giuridico dello status di genitori ai componenti di una cop-
diritto scolastico
pia dello stesso sesso «interviene attraverso l’iscrizione nei
registri di stato civile validata, nei suoi effetti dichiarativi, dalla
giurisprudenza di legittimità in applicazione del principio
a Corte Costituzionale con sentenza n. 115 del 21 lu- dell’ordine pubblico internazionale in contesti che, connotati
Lglio 2025 ha pronunciato un principio di ordine gene- da elementi transfrontalieri e come tali regolati dalle norme
rale in ambito lavoristico. La questione era stata sollevata del diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n.
dalla Corte d’appello di Brescia, sezione lavoro, secondo 218, recante “Riforma del sistema italiano di diritto interna-
cui l’art. 27 bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, zionale privato”), sono stati ritenuti com-
n. 151 (Testo Unico delle disposizioni le- patibili con il nostro ordinamento (Cass.,
gislative in materia di tutela e sostegno sez. un. civ., n. 38162 del 2022)».
della maternità e della paternità) appariva I diversi modelli genitoriali ormai rico-
contrario agli artt. 3 e 117 della Costitu- nosciuti dall’esperienza giurispruden-
zione nella parte in cui «non riconosce il ziale appaiono tutti connotati da un dato
congedo di paternità obbligatorio anche comune: il rispetto dell’assunzione di
a una lavoratrice quando è secondo ge- responsabilità dei suoi componenti nei
nitore equivalente in una coppia di due confronti del figlio minore, nel condiviso
donne risultanti genitori nei registri dello © Freepik.com progetto di cura e realizzazione delle re-
stato civile». La Corte lombarda era stata lative esigenze. In tal senso, osserva la
chiamata a pronunciarsi in merito a una causa proposta da Corte, che «risponde […] all’interesse del minore, avente
una lavoratrice che lamentava la condotta discriminatoria ormai carattere di centralità nell’ordinamento nazionale e
dell’INPS, che aveva adottato una procedura informatica sovranazionale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri
che impediva alle coppie omogenitoriali, riconosciute nei funzionali alle sue esigenze che l’ordinamento considera in-
registri dello stato civile, di presentare domanda in via te- scindibilmente legati all’esercizio di responsabilità genitoriale
lematica sul portale web dell’Istituto per fruire dei congedi […] ed è in ragione di esso che detta titolarità è affermata in
parentali, dei periodi di riposo e delle indennità previsti dal capo alla coppia che ha condiviso il progetto di genitoria-
D.Lgs. n. 151/2001. lità». Conclude pertanto la Corte che «l’interesse del minore
Nel corso del giudizio l’INPS aveva modificato la propria consiste nel vedersi riconoscere lo stato di figlio di entrambe
piattaforma informatica, consentendo a ciascuno dei geni- le figure – la madre biologica e quella intenzionale – che ab-
tori, indipendentemente dal genere e dall’inserimento del biano assunto e condiviso l’impegno genitoriale attraverso
codice fiscale, la proposizione in via telematica della do- il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita
manda di congedo parentale di cui all’art. 32 del predetto praticate legittimamente all’estero», non essendo sufficiente
D.Lgs. n. 151/2001. il solo riconoscimento del rapporto con la madre biologica.
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