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Diritto & Rovescio& Rovescio
Diritto
d
di Lorenzo Capaldoi Lorenzo Capaldo
Avvocato dello Stato, esperto di normativa e diritto scolasticovvocato dello Stato, esperto di normativa e diritto scolastico
A
La della scuola e l’eclissi
RESPONSABILITÀ
della responsabilità individuale dell’allievo
ei documenti normativi fondanti l’autonomia punto che alcuni commentatori parlano di responsabi-
scolastica ricorre con una certa frequenza lità senza colpa del debitore. Invero la scuola (debitore)
N che la principale finalità dell’istruzione con- risponde per il solo fatto oggettivo dell’inadempimento
siste nel promuovere lo sviluppo della persona umana. (l’infortunio). Per sottrarsi all’obbligo di risarcimento, la
Sviluppo, ovviamente, non solo biologico, ma anche e scuola dovrà fornire la duplice prova dell’impossibilità
soprattutto morale e civico, il cui conseguimento passa (oggettiva) di impedire l’infortunio e della riconducibilità
attraverso la (progressiva) assunzione di responsabilità dell’infortunio stesso a una causa specifica, a sé estranea,
rispetto alle conseguenze delle proprie azioni. Il diritto non prevedibile e non evitabile. La prova della diligenza
dovrebbe concorrere alla realizzazione di questo scopo del docente è dunque insufficiente a liberare l’ente dalla
sociale, volto a formare cittadini consapevoli dei propri responsabilità risarcitoria.
diritti e delle proprie responsabilità. In questa prospettiva, l’opzione interpre-
Per tali ragioni, non sempre appare tativa della giurisprudenza sembra ecces-
accettabile l’orientamento giurispru- sivamente gravosa nei confronti della
denziale che ricostruisce in termini rigi- scuola e dei suoi operatori e rischia di
damente contrattuali il rapporto giu- depotenziare il principio di auto-prote-
ridico che, a partire dall’iscrizione, si zione individuale degli allievi.
instaura tra la scuola e i suoi operatori e Queste premesse teoriche sono alla base
il minore e la sua famiglia. anche della sentenza n. 18615 resa
Questa ricostruzione, si osservi, non è dalla terza sezione civile della Corte
codificata da alcuna norma di legge, di Cassazione in data 22 settembre
ma promana esclusivamente dall’espe- Dmitry Naumov © Fotolia 2015. La vicenda trae origine dall’infor-
rienza giurisprudenziale consolidatasi tunio occorso a un’alunna di una scuola
ormai da quasi quindici anni. primaria verificatosi nel corso di una «corsa ai sacchi»
In sostanza, l’obbligazione dedotta in questo con- durante una rappresentazione teatrale.
tratto (che nessuno ha mai realmente scritto) risiede I genitori citavano in giudizio il Ministero dell’Istruzione
nell’obbligo della scuola di vigilare sull’incolumità degli per chiedere il risarcimento dei danni (biologici, morali e
alunni minorenni affidati alla sua cura. Fin qui, nessuno patrimoniali) patiti dalla minore. Il Ministero contestava
potrebbe obiettare alcunché. Il punto dolente, tuttavia, la responsabilità dell’istituto scolastico, ma la sentenza
va rinvenuto nel regime della responsabilità, poiché, la di primo grado, confermata in appello e in cassazione,
rigida applicazione del modello contrattuale conduce a lo condannava al risarcimento del danno. Ancora una
richiamare (in un ambito educativo e non commerciale) volta, si legge, l’amministrazione non è stata in grado di
l’art. 1218 del codice civile, in forza del quale “l’istituto fornire la prova liberatoria nel senso sopra illustrato: non
ha l’onere di provare che il danno sia stato determinato si vorrebbe concludere che l’unica condotta diligente sia
da causa non imputabile alla scuola o all’insegnante”. l’astensione da determinate attività didattiche. Questa
Tale norma, purtroppo, ha valenza quasi “oggettiva” al sarebbe davvero una sconfitta per tutti.
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Progetto TRE-SEI Gulliver n. 160