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Diritto & Rovescio& Rovescio
                                 Diritto





                                                                               d
                                                                               di Lorenzo Capaldoi Lorenzo Capaldo
                                              Avvocato dello Stato, esperto di normativa e diritto scolasticovvocato dello Stato, esperto di normativa e diritto scolastico
                                              A




         La                                  della scuola e l’eclissi
                   RESPONSABILITÀ

         della responsabilità individuale dell’allievo







                   ei documenti normativi fondanti l’autonomia   punto che alcuni commentatori parlano di responsabi-
                   scolastica ricorre con una certa frequenza   lità senza colpa del debitore. Invero la scuola (debitore)
         N che la principale finalità dell’istruzione con-     risponde per il solo fatto oggettivo dell’inadempimento
         siste nel promuovere lo sviluppo della persona umana.   (l’infortunio). Per sottrarsi all’obbligo di risarcimento, la
         Sviluppo, ovviamente, non solo biologico, ma anche e   scuola dovrà fornire la duplice prova dell’impossibilità
         soprattutto morale e civico, il cui conseguimento passa   (oggettiva) di impedire l’infortunio e della riconducibilità
         attraverso la (progressiva) assunzione di responsabilità   dell’infortunio stesso a una causa specifica, a sé estranea,
         rispetto alle conseguenze delle proprie azioni. Il diritto   non prevedibile e non evitabile. La prova della diligenza
         dovrebbe concorrere alla realizzazione di questo scopo   del docente è dunque insufficiente a liberare l’ente dalla
         sociale, volto a formare cittadini consapevoli dei propri   responsabilità risarcitoria.
         diritti e delle proprie responsabilità.                            In questa prospettiva, l’opzione interpre-
         Per tali ragioni, non sempre appare                                tativa della giurisprudenza sembra ecces-
         accettabile l’orientamento giurispru-                              sivamente gravosa nei confronti della
         denziale che ricostruisce in termini rigi-                         scuola e dei suoi operatori e rischia di
         damente contrattuali il rapporto giu-                              depotenziare il principio di auto-prote-
         ridico che, a partire dall’iscrizione, si                          zione individuale degli allievi.
         instaura tra la scuola e i suoi operatori e                        Queste premesse teoriche sono alla base
         il minore e la sua famiglia.                                       anche della sentenza n. 18615 resa
         Questa ricostruzione, si osservi, non è                            dalla terza sezione civile della Corte
         codificata da alcuna norma di legge,                               di Cassazione in data 22 settembre
         ma promana esclusivamente dall’espe-   Dmitry Naumov © Fotolia     2015. La vicenda trae origine dall’infor-
         rienza giurisprudenziale consolidatasi                             tunio occorso a un’alunna di una scuola
         ormai da quasi quindici anni.                         primaria verificatosi nel corso di una «corsa ai sacchi»
         In sostanza, l’obbligazione dedotta in questo con-    durante una rappresentazione teatrale.
         tratto (che nessuno ha mai realmente scritto) risiede   I genitori citavano in giudizio il Ministero dell’Istruzione
         nell’obbligo della scuola di vigilare sull’incolumità degli   per chiedere il risarcimento dei danni (biologici, morali e
         alunni minorenni affidati alla sua cura. Fin qui, nessuno   patrimoniali) patiti dalla minore. Il Ministero contestava
         potrebbe obiettare alcunché. Il punto dolente, tuttavia,   la responsabilità dell’istituto scolastico, ma la sentenza
         va rinvenuto nel regime della responsabilità, poiché, la   di primo grado, confermata in appello e in cassazione,
         rigida applicazione del modello contrattuale conduce a   lo condannava al risarcimento del danno. Ancora una
         richiamare (in un ambito educativo e non commerciale)   volta, si legge, l’amministrazione non è stata in grado di
         l’art. 1218 del codice civile, in forza del quale “l’istituto   fornire la prova liberatoria nel senso sopra illustrato: non
         ha l’onere di provare che il danno sia stato determinato   si vorrebbe concludere che l’unica condotta diligente sia
         da causa non imputabile alla scuola o all’insegnante”.   l’astensione da determinate attività didattiche. Questa
         Tale norma, purtroppo, ha valenza quasi “oggettiva” al   sarebbe davvero una sconfitta per tutti.

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