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Diritto & Rovescio





                               di Lorenzo Capaldo
                               Avvocato dello Stato, esperto di normativa e diritto scolastico









            Secondo la Corte di Cassazione


                              FALSO INNOCUO
            anche il                                è causa di licenziamento








                 n sede di domanda di inserimento nelle graduato-  55-quater, lettera d, del D. Lgs n. 165 del 2001, prende
                 rie, una docente a tempo determinato dichiara di   in considerazione la condotta del dipendente pubblico
            I aver conseguito un diploma di perfezionamento.      indipendentemente dalla circostanza che la falsità abbia
            Effettuati i controlli di legge, l’istituto scolastico riscontra   fatto conseguire il posto di lavoro, essendo sufficiente a
            la non veridicità di quanto dichiarato dall’interessata ed   integrare la fattispecie la condotta di avere prodotto la
            effettua la segnalazione disciplinare all’Ufficio Scolastico   documentazione o la dichiarazione falsa, al fine o in occa-
            Regionale per violazione dell’art. 55-quater, lettera   sione dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Osserva la
            d, del D. Lgs. n. 165 del 2001, il quale prevede che la   Corte che tale interpretazione non palesa dubbi di legit-
            commissione di “falsità dei documenti o dichiarative com-  timità costituzionale, né può trovare applicazione il con-
            messe ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto   cetto penalistico di falso innocuo, in quanto la condotta
            di lavoro ovvero di progressioni in carriera” sia causa di   di produrre documenti falsi ed eseguire false dichiarazioni
            licenziamento senza preavviso.                        è idonea in sé ad assumere caratteri tali da giustificare il
            L’Ufficio Regionale, competente per le infrazioni di mag-  licenziamento, indipendentemente dal fatto che sia inte-
            giore gravità, contesta l’addebito e, a seguito dell’istrut-  grato un delitto di falso.
            toria, commina alla docente la sanzione del licenziamen-  Secondo il rigoroso orientamento del Collegio, quindi,
            to. L’impugnazione del provvedimento proposta dalla   sia la produzione di documenti falsi, sia il rilascio di
            lavoratrice è respinta dal Tribunale e, successivamente,   dichiarazioni sostitutive non veritiere, rilevano ai fini
            dalla Corte d’Appello di Venezia.                     disciplinari in sé e per sé, oggettivamente, e integrano gli
            A questo punto la docente si rivolge alla Corte di Cas-  estremi dell’infrazione prevista dalla norma richiamata
            sazione, prospettando, tra le altre doglianze, anche l’er-  senza che possa spiegare efficacia attenuante il mancato
            ronea considerazione, in sede disciplinare, del principio   conseguimento dei benefici sperati dall’interessato. Si
            penalistico del “falso innocuo”.                      tratta di una valutazione di gravità effettuata in
            In sostanza, i giudici di merito non avrebbero considera-  astratto dal legislatore, valutazione che resta imper-
            to che la falsità dichiarativa posta in essere sarebbe stata   meabile anche rispetto all’eventuale proscioglimento
            irrilevante ai fini dell’ottenimento dell’incarico di sup-  del dichiarante dal reato di falso. La sentenza sembra
            plenza, posto che, anche senza computare il punteggio   quindi allinearsi all’orientamento del Consiglio di Stato
            aggiuntivo conseguente al titolo culturale effettivamente   in materia di gare di appalto, secondo cui una dichiara-
            non conseguito non sarebbe venuta meno l’utile collo-  zione inaffidabile (perché falsa o incompleta) è già di per
            cazione in graduatoria.                               sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma a
            La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11636         prescindere dal fatto che l’impresa meriti “sostanzialmente”
            depositata in data 7 giugno 2016, ha confermato la    di partecipare alla gara (Consiglio di Stato, sez. III, 16
            legittimità del licenziamento. Secondo la Corte, l’art.   marzo 2012, n. 1471).


              10      Progetto TRE-SEI Gulliver n. 158
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