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Diritto & Rovescio
di Lorenzo Capaldo
Avvocato dello Stato, esperto di normativa e diritto scolastico
Secondo la Corte di Cassazione
FALSO INNOCUO
anche il è causa di licenziamento
n sede di domanda di inserimento nelle graduato- 55-quater, lettera d, del D. Lgs n. 165 del 2001, prende
rie, una docente a tempo determinato dichiara di in considerazione la condotta del dipendente pubblico
I aver conseguito un diploma di perfezionamento. indipendentemente dalla circostanza che la falsità abbia
Effettuati i controlli di legge, l’istituto scolastico riscontra fatto conseguire il posto di lavoro, essendo sufficiente a
la non veridicità di quanto dichiarato dall’interessata ed integrare la fattispecie la condotta di avere prodotto la
effettua la segnalazione disciplinare all’Ufficio Scolastico documentazione o la dichiarazione falsa, al fine o in occa-
Regionale per violazione dell’art. 55-quater, lettera sione dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Osserva la
d, del D. Lgs. n. 165 del 2001, il quale prevede che la Corte che tale interpretazione non palesa dubbi di legit-
commissione di “falsità dei documenti o dichiarative com- timità costituzionale, né può trovare applicazione il con-
messe ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto cetto penalistico di falso innocuo, in quanto la condotta
di lavoro ovvero di progressioni in carriera” sia causa di di produrre documenti falsi ed eseguire false dichiarazioni
licenziamento senza preavviso. è idonea in sé ad assumere caratteri tali da giustificare il
L’Ufficio Regionale, competente per le infrazioni di mag- licenziamento, indipendentemente dal fatto che sia inte-
giore gravità, contesta l’addebito e, a seguito dell’istrut- grato un delitto di falso.
toria, commina alla docente la sanzione del licenziamen- Secondo il rigoroso orientamento del Collegio, quindi,
to. L’impugnazione del provvedimento proposta dalla sia la produzione di documenti falsi, sia il rilascio di
lavoratrice è respinta dal Tribunale e, successivamente, dichiarazioni sostitutive non veritiere, rilevano ai fini
dalla Corte d’Appello di Venezia. disciplinari in sé e per sé, oggettivamente, e integrano gli
A questo punto la docente si rivolge alla Corte di Cas- estremi dell’infrazione prevista dalla norma richiamata
sazione, prospettando, tra le altre doglianze, anche l’er- senza che possa spiegare efficacia attenuante il mancato
ronea considerazione, in sede disciplinare, del principio conseguimento dei benefici sperati dall’interessato. Si
penalistico del “falso innocuo”. tratta di una valutazione di gravità effettuata in
In sostanza, i giudici di merito non avrebbero considera- astratto dal legislatore, valutazione che resta imper-
to che la falsità dichiarativa posta in essere sarebbe stata meabile anche rispetto all’eventuale proscioglimento
irrilevante ai fini dell’ottenimento dell’incarico di sup- del dichiarante dal reato di falso. La sentenza sembra
plenza, posto che, anche senza computare il punteggio quindi allinearsi all’orientamento del Consiglio di Stato
aggiuntivo conseguente al titolo culturale effettivamente in materia di gare di appalto, secondo cui una dichiara-
non conseguito non sarebbe venuta meno l’utile collo- zione inaffidabile (perché falsa o incompleta) è già di per
cazione in graduatoria. sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma a
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11636 prescindere dal fatto che l’impresa meriti “sostanzialmente”
depositata in data 7 giugno 2016, ha confermato la di partecipare alla gara (Consiglio di Stato, sez. III, 16
legittimità del licenziamento. Secondo la Corte, l’art. marzo 2012, n. 1471).
10 Progetto TRE-SEI Gulliver n. 158